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Quesiti frequenti concernenti i titoli di studio che costituiscono requisiti per l’accesso al Corso di Tirocinio Formativo attivo universitario.
 

1. Sono inserita/o nella graduatoria dell’Intendenza Scolastica di Bolzano nella classe di concorso per cui vorrei ottenere l’abilitazione. Posso essere ammessa/o con il mio titolo di studio al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)?

In linea di massima Lei dovrebbe avere i requisiti per l’accesso al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), tuttavia ogni domanda consegnata (preiscrizione) verrà controllata per accertare il possesso di tali requisiti di ammissione.

Il Decreto Ministeriale n. 249/2010 nell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a) prevede che saranno ammessi ai corsi di TFA  coloro che alla data di entrata in vigore del citato Decreto (15.02.11) siano  in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (corsi SSIS). In dettaglio ciò significa
a) per i titoli di studio in conformità con  la legge n. 341/90 (vecchio ordinamento universitario) valgono tuttora le disposizioni del D.M. n. 39 del 30.01.1998 con le successive integrazioni. Le informazioni al riguardo possono essere dedotte dalla homepage Informativa sugli studi Sudtirolo.

Per i titoli di studio in conformità con il D.M. 509/1999 e il D.M. 270/2004 (nuovo ordinamento universitario) valgono tuttora le disposizioni del D.M. n. 22 del 9.2.2005 e allegato. Colei/Colui che è in possesso di una “laurea magistrale” può accedere al corso di formazione se il titolo corrisponde a una “laurea specialistica” in conformità con il D.M. 26.07.2007 Allegato 2 e quest’ultima sia  tra le lauree previste nel D.M. n. 22/2005.

Se alcune/alcuni delle/degli aspiranti di una delle classi di concorso previste nell’autunno 2011 (28/A,30/A, 33/A, 49/A, 60/A) dovessero avere dei dubbi sulla completezza o correttezza dei propri titoli di studio possono rivolgersi all’Ufficio per l’assunzione del personale docente dell’ Intendenza scolastica tedesca.  

2. Ci sono novità per le/gli aspiranti che hanno compiuto i loro studi secondo il vecchio ordinamento universitario in base alla legge n. 341/1990?

Sì, è stata emanata la circolare prot. n. 208/2008 che stabilisce quanto segue:

“ I possessori di titoli di studio che presentano nel percorso formativo esami con denominazioni diverse da quelle riportate nel D.M. n. 39/98 possono chiedere alla Università, dove hanno conseguito il titolo, il rilascio di un certificato a firma del Rettore con allegato l’estratto del verbale del competente Consiglio di Facoltà, dal quale risulti che per quella disciplina sono stati mantenuti  gli stessi contenuti e si è proceduto solo al cambio della denominazione.”

Questa norma trova applicazione sia negli esami che sono stati sostenuti nell’ambito di un percorso di studi regolare secondo il vecchio ordinamento presso un’Università italiana, sia per  gli esami superati ad integrazione dello studio universitario ormai concluso presso una o più Università italiane. In entrambi i casi la certificazione del  Rettore deve essere di quell’Università in cui sono stati sostenuti gli esami.

3. Ho compiuto i miei studi all’estero. Posso essere ammesso con il mio titolo di studio al Tirocinio formativo attivo?

In caso di titoli di studio conseguiti in un altro Paese dell’Unione Europea: se riconosciuti in Italia si deve allegare alla preiscrizione una copia del decreto di riconoscimento. Se tale riconoscimento non è stato fatto in Italia: copia del titolo di studio e dichiarazione dell’amministrazione estera competente che tale titolo nel Paese in cui è stato conseguito è valido per la formazione docente nella classe di concorso relativa nonché dichiarazione di validità e relativa traduzione (non necessaria per Paesi dell’area germanofona) da parte della rappresentanza italiana nel Paese estero.

Nel caso di titoli di studio, conseguiti in un Paese extraeuropeo, il titolo deve prima essere riconosciuto in Italia e alla preiscrizione deve essere allegata copia del decreto di riconoscimento.

Chi ha concluso uno studio presso una delle Università austriache, può far riconoscere il titolo di studio con la votazione finale, dalla Libera Università di Bolzano  o un’altra Università italiana, tenendo conto del diverso sistema di voti e dell’accordo bilaterale tra Austria e Italia.

Sulla homepage Informativa sugli studi Sudtirolo si può trovare con quale laurea italiana viene comparato un titolo di studio austriaco e se per il riconoscimento sono previsti degli esami integrativi.  

4. Ho studiato in Austria e devo dimostrare in base al D.M. n. 39/1998 di aver frequentato determinati “corsi annuali”.

Sulla homepage Informativa sugli studi Sudtirolo si possono trovare i suggerimenti sui singoli esami integrativi.

Poiché la denominazione dei corsi presso le Università austriache corrisponde soltanto in rari casi a quella degli esami integrativi previsti dal decreto ministeriale n. 39/1998, è indispensabile farsi rilasciare dalla/dal responsabile del corso di studi seguito una dichiarazione ufficiale  che gli esami sostenuti sono corrispondenti agli esami integrativi. Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal Rettore dell’Università di provenienza e deve essere consegnata al momento della preiscrizione insieme agli altri documenti.

5.  Ho  una laurea universitaria triennale (nuovo Ordinamento degli Studi). Posso essere ammesso al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)?

No! I titoli di studio che sono un prerequisito per l’accesso al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) universitario sono in parte quelli elencati nella risposta al quesito 1, ovvero quelli previsti dal Decreto Ministeriale N. 249/2010.

6. Ho studiato seguendo il vecchio Ordinamento degli Studi e mi manca in base alla Tabella A4 del D.M. n.39/1998 un esame. Quanti crediti devo recuperare?

Nella comunicazione ministeriale del 15 marzo 2005 il Ministero per l’istruzione, l’Università e la ricerca (MIUR) ha stabilito che un corso annuale del vecchio Ordinamento corrisponde a 12 crediti (del nuovo Ordinamento).

Gli studenti che hanno compiuto i loro studi in Austria e che hanno già ottenuto o  richiesto il riconoscimento del loro titolo di studio, possono sostenere unicamente presso una Università italiana gli esami integrativi mancanti.

7. Posso accedere al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) benché, in base al D.M.39/1998, mi manchi un esame o , in base al D.M.  22/2005 mi manchino alcuni crediti?
 

No! Gli studenti a cui, in base ai Decreti Ministeriali n. 39 del 30.1.1998 ( puntualizzato e completato dal D.M. n. 44 del 17.02.1999) e n. 22 del 9.02.2005, mancano degli esami non sono ammessi al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) universitario.    

17.05.2012
Corso di Tirocinio Formativo Attivo (sezione italiana)
Via S. Croce, 739042 BressanoneItalia
T: +39 0472 014016F: +39 0472 014009Maria Diana
Orario d'apertura:lunedì e mercoledì
09:00 - 12:00
martedì e giovedì
14:00 - 16:00
venerdì
09:00 - 12:00
Corso di Tirocinio Formativo Attivo (sezione italiana)
Via S. Croce, 739042 BressanoneItalia
T: +39 0472 014008F: +39 0472 014009Alessandra Peleggi
Orario d'apertura:lunedì e mercoledì
09:00 - 12:00
martedì e giovedì
14:00 - 16:00
venerdì
09:00 - 12:00
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